22 Ago L’ONERE DI ANNOTAZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE
Il vincolo costituito sul patrimonio dal fondo patrimoniale, volto al soddisfacimento delle obbligazioni sorte per fare fronte alle esigenze familiari, per essere opponibile ai creditori, deve risultare dall’annotazione in margine all’atto di matrimonio, così ribadisce una recente sentenza di merito, che si spinge ad affermare in astratto la responsabilità per grave inadempimento contrattuale assunto nei confronti delle parti, in capo al notaio che, dopo avere costituito un fondo patrimoniale e pur avendo provveduto alla trascrizione nei registri immobiliari, non effettui la relativa annotazione; l’art. 162 c.c., infatti, chiaramente stabilisce che «le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti».
Fonte: Merito, marzo 2018.