LA QUALITA’ DI INVESTITORE QUALIFICATO

LA QUALITA’ DI INVESTITORE QUALIFICATO

Non viene meno l’obbligo informativo posto in capo all’intermediario finanziario, anche nel caso in cui l’investitore/consumatore risulti aver effettuato nel passato investimenti in titoli ad elevato rischio non costituendo ciò elemento da solo sufficiente a rendere il medesimo un investitore qualificato, è quanto stabilisce una recente sentenza di primo grado di giudizio. La sentenza in particolare evidenzia il ruolo di assoluta preminenza che gli obblighi informativi, posti dall’ordinamento in capo all’intermediario finanziario,rivestono nel settore degli investimenti finanziari, fattore che trova la sua ratio nella esigenza di ridurre l’asimmetria conoscitiva che caratterizza il rapporto tra l’intermediario finanziario ed il risparmiatore e che perciò impongono  all’intermediario di rendere edotto il cliente della natura e dei rischi dell’operazione e si sostanziano nel dovere di acquisire informazioni accurate relative alla solvibilità dell’emittente, alla garanzia di pagamento degli interessi ed al puntuale rimborso del capitale.

Fonte: Merito, marzo 2018

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