LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – LA SPECIFICITA’ DEI FATTI CONTESTATI COME GARANZIA PER IL LAVORATORE

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – LA SPECIFICITA’ DEI FATTI CONTESTATI COME GARANZIA PER IL LAVORATORE

La contestazione disciplinare deve delineare l’addebito, come individuato dal datore di lavoro, e quindi la condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, in modo da tracciare il perimetro dell’ immediata attività difensiva del lavoratore. Conseguentemente per essere specifica deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari. Tali principi evidenziano che la regola dell’immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento ha carattere generale, operando come fondamentale garanzia giuridica per il lavoratore, il quale vedrebbe altrimenti frustrata la possibilità di contestare la risoluzione unilateralmente attuata e la validità dell’atto di recesso. Il datore di lavoro non può quindi modificare o sostituire, nel corso della procedura di conciliazione o nel procedimento giudiziario le ragioni indicate con l’atto risolutorio, potendo i fatti dedotti a motivazione del licenziamento e già contestati essere soltanto ulteriormente specificati, con mere circostanze confermative od integrative  ma non anche essere mutati nella loro oggettiva consistenza storica.

Merito, (Tribunale di Roma), marzo 2019.

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