LE MISURE IN MATERIA DI CONTINUITA’ DELLE IMPRESE NEL DECRETO LIQUIDITA’ (D.L. 23/20)/ 1

LE MISURE IN MATERIA DI CONTINUITA’ DELLE IMPRESE NEL DECRETO LIQUIDITA’ (D.L. 23/20)/ 1

Premessa: con il D.L. 23/20, rubricato “misure urgenti in materia di accesso al credito … per le imprese ….” si è recepita la decisione presa in sede comunitaria, secondo cui non si è inteso considerare l’epidemia da COVID-19 come evento straordinario, di gravità tale da mettere in discussione la stabilità dell’impalcatura su cui si fonda il funzionamento del mercato unico. Impalcatura che ha il principio di concorrenza fra imprese quale pilastro portante ed il divieto di aiuti di stato alle imprese operanti all’interno del mercato, quale suo corollario. In tale ottica devono leggersi le misure che consentono l’estensione delle regole di intervento, per quanto limitato, alla concessione di finanziamenti alle imprese. Misure predisposte in ossequio ai contenuti di due successive comunicazioni emesse dalla Commissione UE,  del 19 marzo e del 3 aprile 2020, richiamate nello stesso testo normativo, che hanno ridefinito il quadro normativo. Non tutte le imprese, però, potranno accedere alle garanzie. Solamente quelle in possesso di requisiti previamente individuati dall’autorità; potranno quindi eventualmente ricorrere al credito, per superare la fase di crisi determinatasi dall’insorgenza dell’epidemia, solo le imprese in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 1 ed alle condizioni ivi stabilite. In sede sovranazionale si è deciso quindi di modificare leggermente le regole disciplinanti la competizione in corso. Competizione che, per definizione, prevede vincitori e vinti. Ciò che si potrà facilmente prevedere, quindi, in considerazione dell’evento straordinario venutosi a manifestare, è l’incremento nel numero dei vinti, del numero delle imprese che saranno costrette ad abbandonarla. Come detto nel brevissimo periodo alle imprese sono lasciate, sostanzialmente, due possibilità per rimanere all’interno della competizione, la prima, per il soggetto che risulta in possesso dei requisiti stabiliti, è consentito il ricorso al credito bancario con garanzia statale, la seconda, per chi non è in possesso dei requisiti, è incentivata la possibilità di finanziamento, ricorrendo a differenti fonti: vengono infatti, in particolare, modificate le norme sul finanziamento dei soci e delle società controllanti, come precedentemente stabilite (art. 2467 e 2497 quinqiens c.c.) diminuendo i limiti al rapporto consentito fra patrimonio ed indebitamento verso terzi, facendo rientrare nei terzi anche i soci e i controllanti. All’art. 6-10 del decreto si deroga infatti alle norme civilistiche in materia di abbattimento del capitale sociale per perdite, eliminando l’onere di ricapitalizzazione dell’impresa (eliminando temporaneamente la necessità di immettere nuovo capitale di rischio); si sospende l’onere di dichiarare il fallimento in proprio, in sussistenza di insolvenza, fino al 30 giugno 2020 e – come detto – si deroga al principio della postergazione (in favore del diritto del creditore sociale) del finanziamento del socio. Analizzeremo più nel dettaglio, a breve, gli effetti pregiudizievoli nei confronti di terzi ed i rischi cui si esporrà l’imprenditore, in entrambe le succitate ipotesi.

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