SINISTRO IN AREA DI CANTIERE NON DELIMITATA

SINISTRO IN AREA DI CANTIERE NON DELIMITATA

Una recente pronuncia della Cassazione conferma che laddove una amministrazione pubblica proprietaria, decida di appaltare a terzi lavori per il rifacimento del manto stradale, ovvero altri interventi di manutenzione, non si spoglia della propria posizione di garanzia verso i terzi sino a quando l’area di cantiere non sia stata completamente enucleata e delimitata, e sia stato vietato su di essa il traffico veicolare e pedonale, con conseguente affidamento all’esclusiva custodia dell’appaltatore; nella parte di strada che continui ad essere aperta al transito è quindi tale ente ad essere tenuto, in via esclusiva, ad apporre adeguata segnaletica stradale, potendosi così stabilire che:  nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del potere di fatto sulla strada (come ad es. nel caso di chiusura di una strada e predisposizione di un cantiere per l’esecuzione di determinati lavori), l’ente proprietario deve continuare ad esercitare su di essa l’opportuna vigilanza ed i necessari controlli, conservando il dovere di custodia e la correlata responsabilità.

Fonte: Cassazione sez. civile, luglio 2018.

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