23 Ago LA SUSSISTENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA
Una recente ordinanza della Cassazione ha confermato che anche l’esistenza di un cospicuo attivo, ancorchè in ipotesi sufficiente ad assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori, non esclude di per sè la sussistenza dello stato di insolvenza, consistendo quest’ultimo in una situazione di impotenza economica che si realizza allorquando l’imprenditore non è più in grato di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, in quanto sono venute meno le necessarie condizioni di liquidità e credito. La Suprema Corte prosegue specificando che con riguardo ai segni riconducibili all’insolvenza, non possono ritenersi decisivi nè l’inesistenza di protesti e di azioni esecutive in atto, nè la concessione di ulteriore credito al debitore, non potendosi escludere che questa sia motivata dalla speranza che la medesima consenta all’imprenditore di superare la situazione di insolvenza. L’accertamento dello stato di insolvenza comporta la necessaria dichiarazione di fallimento della società, con tutte le conseguenze che tale statuizione comporta.
Fonte: Cassazione sez. civ. luglio 2018