23 Ago LA POSIZIONE DI GARANZIA DELL’ASSICURATORE DEL RISCHIO RCA
La Cassazione chiarisce che in tema di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore la garanzia assicurativa (cui il danneggiato può accedere) copre anche il danno provocato con dolo dal conducente di un’autovettura, anche nel caso in cui questi utilizzi la vettura come una vera e propria arma, investendo più volte la vittima. La sentenza mette in evidenza, con riferimento anche alla giurisprudenza comunitaria, la distinzione del rapporto tra assicuratore e assicurato, di solito confinato al campo privatistico e alla disciplina generale del contratto, dal rapporto tra assicuratore e danneggiato, che ha invece una fisionomia pubblicistica. Tanto più alla luce dell’allarme sociale provocato dalla gravità e frequenza degli incidenti provocati dalla circolazione dei veicoli. Ed è comunque una linea di tendenza del diritto europeo quella del riconoscimento dell’interesse prevalente del danneggiato. Peraltro la sentenza arriva ad affermare che interpretando la disciplina comunitaria, nella nozione di circolazione stradale indicata dall’articolo 2054 del Codice civile è compresa anche la posizione di arresto del veicolo. La Corte comunque ricorda come la ricostruzione del sistema risarcitorio in vigore nel settore della circolazione dei veicoli preserva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi, una volta risarcito il danneggiato, nei confronti dell’assicurato.
Fonte: Cass. Civ. maggio 2018.