LA RIVALSA IN CASO DI ACCERTAMENTO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

LA RIVALSA IN CASO DI ACCERTAMENTO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Una recente sentenza la Suprema Corte ha ritenuto lecita e produttiva di effetti la clausola contrattuale apposta dalla compagnia assicurativa del rischio R.C.A. con cui si escludeva l’operatività della polizza «nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza…, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del codice della strada» (dette clausole solitamente prevedono il diritto di rivalsa anche in caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacienti) e quindi la stessa assicurazione chiamata a risarcire il danno al terzo danneggiato poteva far valere il proprio diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili civili. La Cassazione nel caso di specie ha ritenuto di poter assimilare alla responsabilità del conducente anche la posizione del proprietario, al quale sarebbe spettato l’onere di provare che il mezzo circolava contro la sua volontà. Il caso in questione veniva introdotto in giudizio dalla richiesta di risarcimento per i danni patiti a causa della perdita di controllo del veicolo finito fuori carreggiata, formulata da un terzo trasportato nei confronti dell’assicurazione, oltreché del conducente e del proprietario dell’automobile. La stessa sentenza prosegue poi chiarendo che per certificare l’abuso di sostanze alcoliche è sufficiente l’attestazione contenuta nel verbale di polizia, senza dunque la necessità di attendere l’esito del giudizio penale, dovendo procedere in tal senso solo in caso di espressa previsione contrattuale (contratto di assicurazione).

Fonte: Cassazione Civ. agosto 2018

Condividi