LA POSIZIONE DI GARANZIA DEL MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LA POSIZIONE DI GARANZIA DEL MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando il danno prodotto al terzo creditore sociale deriva dalla condotta di uno dei componenti del Cda, gli altri membri sono responsabili: 1) in caso di colposa ignoranza del fatto altrui, quando, cioè, non hanno adeguatamente rilevato i “segnali d’allarme” dell’altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza richiesta dalle funzioni ricoperte; 2) in caso di inerzia colpevole, per non essersi attivati per scongiurare l’evento evitabile. Si può sostenere quindi che la responsabilità solidale dei componenti del CdA, prevista dal codice civile agli articoli 2392 per le S.p.A. e 2476 per le S.r.l., non può ritenersi oggettiva, dovendo sempre essere ancorata almeno all’elemento soggettivo della colpa. E’ quanto riportato in una recente sentenza di merito in cui si specifica espressamente che grava sul singolo componente del CdA l’obbligo di attivarsi (quantomeno) al fine di richiedere maggiori informazioni in ordine all’andamento della società, al fine di poter far valere la domanda volta ad escludere responsabilità nei confronti di terzi danneggiati. Il singolo membro è quindi chiamato a rispondere anche in caso di sola colpevole condotta omissiva.

Fonte: Merito, maggio 2018.

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