29 Ago IL MANDATO DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
L’incarico di amministratore di condominio può essere raffigurato alla stregua di un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza con conseguente applicazione, tra le parti, delle norme sul mandato. Da ciò ne consegue che questi (l’amministratore) ha il dovere di rispettare il regolamento e le norme del codice civile ed è tenuto al risarcimento dei danni cagionati dalla sua negligenza e dal cattivo uso dei suoi poteri, a titolo di responsabilità contrattuale in base all’articolo 1218 del codice civile, come ad esempio i danni prodotti ai singoli condomini per l’interruzione della fornitura dei servizi (nello specifico fornitura di gas) per omesso pagamento di bollette scadute. Su questi grava quindi l’onere sia di dimostrare la mancanza in cassa del danaro per corrispondere quanto dovuto all’azienda fornitrice del gas, oltre che di essersi diligentemente attivato per conseguire decreti di ingiunzione provvisoriamente esecutivi nei confronti dei condòmini inadempienti, in forza delle delibere di approvazione dei rendiconti.
Fonte: Merito, 2018.