06 Mar POLIZZE UNIT LINKED E DOVERI INTERPRETATIVI DEL GIUDICE
In una recente pronuncia della Corte di Cassazione, sono stati ribaditi importanti principi sui criteri interpretativi che i giudici di merito sono chiamati ad applicare laddove sia sindacata la liceità di apposite clausole contrattuali. La questione verteva in materia di polizze assicurative “unit linked”, ovvero contratti a causa mista dove sussiste sia una componente assicurativa legata al rischio c.d. demografico (il verificarsi dell’evento morte), che una componente finanziaria, in cui l’obbligazione dell’assicuratore è collegata all’andamento di un paniere di titoli finanziari sui mercati, titoli previamente individuati, di cui il contraente, con la sottoscrizione del contratto aveva dato disposizione di acquisto, con le somme corrisposte a titolo di premio assicurativo. Nel caso specifico la normativa primaria e secondaria poneva specifiche limitazioni al principio di autonomia privata che regola la materia contrattuale. Essendo il contratto volto ad assicurare alla parte contraente un corrispettivo nell’ipotesi del verificarsi del rischio assicurato (morte o sopravvivenza), anche nel caso in cui, secondo i termini contrattuali, la causa finanziaria appaia prevalente rispetto a quella assicurativa, il giudice di merito è sempre chiamato a valutare “l’entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all’ammontare del premio versato dal contraente, all’orizzonte temporale ed alla tipologia dell’investimento”, in una logica di rispondenza a principi di correttezza e buona fede che trovano generica applicazione. Se la prestazione garantita (causa assicurativa) dovesse risultare irrisoria a causa dell’andamento negativo dell’investimento effettuato con le somme versate a titolo di premio assicurativo, sussisterebbe quindi il vizio di nullità. Aggiunge la Corte che a tale onere incombe sul giudice indipendentemente dalla domanda svolta in giudizio dalla parte, rientrando la questione all’interno delle c.d. nullità contrattuali di protezione, che tutelano interessi e valori fondamentali dell’ordinamento, quali in particolare, il corretto funzionamento del mercato e l’uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli.
Fonte: Cassazione Civile, marzo 2019.